VENDESI … ma come ?

Dovrebbe essere noto a tutti che fin dal 1 gennaio 2012, in caso di vendita o locazione di un immobile, è necessario inserire nell’annuncio ( pubblicizzato sotto qualsiasi forma, cartacea, digitale, ecc ) la classe energetica della unità oggetto di cessione. Non sempre viene fatto. Dal 1 ottobre 2015, tale obbligo è stato rafforzato con il D.M. 26 giugno 2015, Art. 4 comma 7, ove indica gli elementi specifici contenuti nell’annuncio. In tale Decreto, viene fatto l’obbligo di usare un format per l’annuncio di cui all’allegato C, contenente specifici dati :

  1. indici  di  prestazione  energetica  dell’involucro;
  2. l’indice  di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile;Vendesi_3
  3. la  classe  energetica  corrispondente.

Pertanto è obbligatorio l’utilizzo dell’apposito Format di indicatore per gli annunci commerciali definito all’Appendice C delle Linee guida approvate dal Decreto, con l’esclusione degli annunci via internet ed a mezzo stampa che comunque devono contenere i medesimi indici e la classe.

Le sanzioni a carico dei trasgressori sono pesanti e stabilite dall’art. 15, comma 10 del D.Lgs. 192/2005:

In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 192/2005, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione Format_apeamministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro

Sono soggetti a questo obbligo anche i cartelli che spesso vediamo appesi alle terrazze, alle finestre, alle recinzioni.

Decreto Ministeriale 26 giugno Format annunci commerciali

DM 26 Giugno 2015 ( Certificazione Energetica )

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Format annunci di Vendita e Locazione immobili

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