APE – Nuovo Attestato di Prestazione Energetica

Classificazione_GE_27062013-140x105 Con l’entrata in vigore dal 1 ottobre 2015, l’Attestato di Prestazione Energetica diventa obbligatorio in tutti i seguenti casi :

  1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)

  2. Donazione: trasferimenti a titolo gratuito

  3. Affitto di edifici o singole unità immobiliari

  4. Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica)

  5. Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.

  6. Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio.

  7. Edifici pubblici ed aperti al pubblico.

  8. Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

Con la precedente versione della normativa, alcuni casi erano eslcusi dalla predisposizione della certificazione energetica.

Un unico modello per tutto il territorio nazionale e 10 classi energetiche. Il certificatore dovrà effettuare almeno un sopralluogo. E’ chiaro che i certificati acquistati e redatti attraverso siti internet, senza un vero e proprio sopralluogo da parte del tecnico non rispecchiano la normativa.

Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di ACE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall’APE (attestato di prestazione energetica).

Un nuovo format per tutti gli annunci di cessione a qualsiasi titolo degli immobili :

Format APE per Annunci

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